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LOTTO 4 - ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE E ELETTRONICA

Soggetto aggiudicatore: Comune di La Spezia
Oggetto: LOTTO 4 - ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE E ELETTRONICA
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 130.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 130.000,00 €
CIG: B3252892C1
Stato: Chiusa
Motivazione: lotto deserto
Centro di costo: Economato e Patrimonio
Data pubblicazione: 25 settembre 2024 14:22:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 25 ottobre 2024 23:59:00
Data scadenza: 04 novembre 2024 9:30:00
Documentazione gara:

Elenco chiarimenti

Lotto 1 - LOTTO 4 - ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE E ELETTRONICA

Chiarimento n. 1

Domanda:

Domanda 1.

Relativamente al Lotto 4 All Risks, si chiede di fornire la statistica sinistri aggiornata fino a settembre 2024.

Domanda 2.

Con riferimento al terzo paragrafo dell’art. 3.1 Durata e revisione dei prezzi del Disciplinare si chiede conferma che qualora la Compagnia risultasse aggiudicataria del rischio non è obbligata a concedere l’eventuale ripetizione del servizio per ulteriori tre anni. 

Domanda 3.

Relativamente al Lotto 4 All Risks, si chiede cortesemente se sia possibile eliminare il comma e) dell’articolo “7 - Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause”. Si ritiene infatti che tale comma, riferendosi agli aumenti di valore dei beni già assicurati in polizza, rappresenti un doppione dell’articolo “6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale”. Si rileva, a tal proposito, che la contestuale presenza delle due norme vanificherebbe la sostanza del principio del “valore intero”, in base al quale il contraente è tenuto ad assicurare il valore complessivo dei beni e non solo una sua parte. Sommando gli effetti della deroga alla proporzionale, che già prevede un 20% di tolleranza, agli effetti del comma e) dell’articolo 7, che prevede un’ulteriore tolleranza del 30%, si arriva a derogare al principio del valore intero fino alla metà del valore da assicurare. Si ricorda, infine, che per i nuovi enti (non già assicurati) la polizza già prevede uno specifico margine del 30% delle somme assicurate (comma a) articolo 7). Per quanto sopra chiediamo di riformulare il citato articolo 7 eliminando l’ultimo comma.

Domanda 4.

Relativamente al Lotto 4 All Risks si chiede conferma che nel caso in cui non venga selezionata l’opzione migliorativa relativa alla partita “Altri beni” prevista all’Art. 1 Calcolo del premio, i beni oggetto di tale partita siano esclusi dalla presente polizza.

Domanda 5.

Relativamente al Lotto 4 All Risks Allegato 1, si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 40.000.000,00 rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le somme assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo.

Domanda 6.

Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (M.U.R.), intesa come il valore del fabbricato o l’insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie.

Domanda 7.

Relativamente al Lotto 4 All Risks, si chiede cortesemente indicazione sull’attuale assicuratore.

Domanda 8.

Relativamente al Lotto 4 All Risks, si chiede cortesemente indicazione sull’attuale premio annuo lordo in corso.

Domanda 9.

Relativamente al Lotto 4 All Risks si chiede se le condizioni in corso sono identiche a quelle proposte in questa trattativa; in caso di risposta negativa si chiede elenco delle principali differenze soprattutto in merito alle garanzie catastrofali ed eventi atmosferici. 1

Domanda 10.

Relativamente al Lotto 4 All Risks si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio, in fase di emissione, di poter sostituire le clausole previste al punto r) ed s) dell’Art. 2 Esclusioni, con le seguenti: ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: • per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e • il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e • la patologia o malattia, la sostanza o l`agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d`uso di beni materiali assicurati. Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati. CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l`interruzione dell`attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell`operatore commessi dall`assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell`assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico`` si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici`` si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli`` si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.

Risposta:

Risposta 1.

Nella documentazione di gara del lotto 4 è stata pubblicata tabella aggiornata.

Risposta 2.

Vale quanto previsto dall’art. 3 – Durata del contratto che testualmente recita: “E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- il rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 36 mesiLa Società, si impegna sin d’ora a rinnovare l`assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche…- Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria”.

Risposta 3.

Non è possibile eliminare il punto e) in quanto riguardante fattispecie diversa da quella di cui al punto a), come peraltro espressamente specificato al punto e)

Risposta 4.

Si conferma

Risposta 5.

Si conferma

Risposta 6.

La MUR è rappresentata dal Palazzo di Giustizia con valore di ricostruzione a nuovo di euro 36.500.000,00.

Risposta 7.

Groupama

Risposta 8.

€ 116.708,13

Risposta 9.

Nella documentazione di gara del Lotto 4 è stata pubblicata la risposta in apposito pdf intitolato differenze principali tra la polizza in corso ed capitolato di gara.

Risposta 10.

In caso di aggiudicazione è possibile sostituire le clausole analoghe  già presenti nel Capitolato con quelle sopra riportate.

 

Chiarimento n. 2

Domanda:

Si richiede se il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente indicato all’Art. 3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE del Disciplinare in riferimento a quanto previsto dall’Art 120, comma 11 del Codice degli appalti, sia da intendersi non superiore a sei mesi in accordo con quanto previsto all’Art. 3 Durata del contratto del capitolato All Risks Property. 

Risposta:

L`art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 trova applicazione solo in casi eccezionali per i quali è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l`appaltatore uscente. Si rimanda compiutamente al testo della norma stessa.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Domanda 1

Si chiede cortesemente di confermare se nel novero dei beni assicurati siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi.

Domanda 2

Relativamente al lotto 4 All Risks Property, si chiede cortesemente, se possibile, di fornire elenco degli immobili eventualmente corredato dal corrispettivo valore di ricostruzione a nuovo. 

Risposta:

Risposta 1

Si, il Comune risulta essere proprietario di due Centri di Raccolta Rifiuti Comunali autorizzati (denominati STAGNONI e PIRAMIDE), entrambi gestiti dalla Società ACAM Ambiente, quale affidataria del servizio di gestione integrato del Ciclo dei Rifiuti per l`intero territorio comunale. 

Risposta 2

Nella documentazione di gara lotto 4 è stata pubblicato file.zip con elenco degli immobili comunali, valutazione Tribunale e file con beni di terzi detenuti dal Comune.