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Con riferimento al lotto 5 Fine art
domanda 1
Si richiede l’elenco descrittivo e valorizzato delle opere
domanda 2
Art. 8 – Esclusioni : Possibilità di sostituite il punto q) con la clausola sotto precisata: Esclusioni relative a danni derivanti da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti: 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; 1.3 da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; 1.6 dall’utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico. Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati. Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion» In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi. - Possibilità di sostituite il punto w) con la clausola sotto precisata; Esclusione in caso di danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) 1 Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da: 1.1 guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure 1.2 uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico. 2 Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall`utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili. 3 Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L`onere di provare l`applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull`Assicurato. 4 Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l`uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l`intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l`Assicurato o la sua i suoi beni. 5 Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza. Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 “Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write[1]Back)”. In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi.
domanda 3
Possibilità di sostituire l’Art.20 Sanction Clause / OFAC con l’articolo sotto precisato: Sanction limitation and exclusion clause Le Parti riconoscono che l`Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell`Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
domanda 4.
Si chiede conferma che nell’offerta tecnica il valore riferito all’opzione migliorativa riferita ai “Beni all’aperto” si intende più precisamente di Eur 40.000,00 e non Eur 40.000.000,000.
Domanda del: 05/10/2024 aggiornata il 05/10/2024 -
risposta 1
A pagina 3 del Capitolato del lotto 5 - All Risks opere d`arte - alla voce Sezione GIACENZA- sono indicati i valori complessivi, suddivisi per ubicazione, delle opere, dipinti, incisioni, disegni e collezioni.
risposta 2
In caso di aggiudicazione è possibile sostituire le lett. q) e w) dell’art. 8 - Esclusioni con i testi sopra riportati (domanda 2), in quanto sostanzialmente analoghi.
risposta 3
In caso di aggiudicazione è possibile sostituire l’Art. 20 – Sanction Caluse /OFAC con la clausola sopra riportata (domanda 3), in quanto sostanzialmente analoghe.
risposta 4
Si conferma che l’opzione migliorativa per il sottolimite della garanzia “Beni all’aperto” è € 40.000,00.